TASI anni 2016/2017/2018/2019
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale.
TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
TASI Immobili Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille.
TASI altre abitazioni in caso di locazione: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo».
Requisiti
Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».Costi
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.Normativa
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 - Comma 669 e seguenti
I Commi 669, 678 e 681 sono stati modificati dalla Legge di stabilità 2016.
Incaricato
Ufficio Tributi - Responsabile Dr.ssa Maria Paola PalmasTempi complessivi
La TASI deve essere pagata in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.Note
link a: http://www.amministrazionicomunali.it/tasi/tasi.php
CALCOLO 2018http://www.riscotel.it/calcoloiuc2018/?comune=H848
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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tasi 2018 | ![]() |
228 kb |
TABELLA ALIQUOTE TASI | ![]() |
249 kb |
MODIFICHE AL REGOLAMENTO | ![]() |
258 kb |
IUC ANNO 2016 - APPROVAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI -TASI. | ![]() |
231 kb |
DELIBERA TASI ANNO 2017 | ![]() |
232 kb |
DELIBERA C. N. 32 DEL 28.11.2018 - ALIQUOTE TASI ANNO 2019 | ![]() |
223 kb |
CODICI TRIBUTO TASI | ![]() |
210 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Ufficio Tributi |
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Indirizzo: | Via Pariseddu 39, 07020 Aglientu (OT) |
Telefono: | 0796579106-128 |
Fax: | - |
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